Archivio Eventi

12/12/2006 - Invalidi civili: l'indennitā di accompagnamento
L'indennitā di accompagnamento č stata istituita dalla Legge 11 febbraio 1980, n. 18. Si tratta di una provvidenza in favore degli invalidi civili totalmente inabili a causa di minorazioni fisiche o psichiche.


Condizioni:




  • viene erogata indipendentemente dall'etā;

  • essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare
    di carta di soggiorno;

  • avere il riconoscimento di un'invaliditā totale, non essere in grado
    di deambulare autonomamente o senza l'aiuto di un accompagnatore o di svolgere
    autonomamente gli atti quotidiani della vita;

  • non essere ricoverato in istituto con pagamento delle retta a carico dello
    Stato (o di Ente pubblico).




Importo 2006: Euro 450,78 per 12 mensilitā.

L'indennitā di accompagnamento č incompatibile con le erogazioni di provvidenze simili, erogate per cause di servizio, lavoro o guerra.
L'indennitā di accompagnamento non č incompatibile con lo svolgimento di attivitā lavorativa dipendente o autonoma.
L'indennitā di accompagnamento viene erogata al solo titolo della minorazione; pertanto č indipendente dal reddito posseduto dall'invalido e dalla sua etā
L'indennitā di accompagnamento non č incompatibile con la titolaritā di una patente speciale.
L'indennitā di accompagnamento viene erogata anche ai detenuti.

Carlo Giacobini
Responsabile Centro per la documentazione legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Direzione Nazionale

sito realizzato da grifo.org